Etichettatura ambientale degli imballaggi: cosa sapere e domande frequenti

Dal 26 settembre 2020 è entrato in vigore il d.lgs. 116/2020 che modifica la parte del Testo Unico Ambientale (T.U.A.) dedicata alle norme generali sui rifiuti e sugli imballaggi. Abbiamo già parlato delle novità introdotte dalla norma in uno dei nostri precedenti articoli: Etichetta ambientale: tutti gli aggiornamenti.

Questa normativa ha sollevato non poche questioni a cui le associazioni di settore, fra cui GIPEA ed ASSOGRAFICI, hanno risposto dopo diverse consultazioni e interpelli con le Autorità competenti. Raccogliamo di seguito alcune delle domande che le aziende nostre clienti ci rivolgono più frequentemente e, attraverso i tool messi a disposizione dalle associazioni di categoria, cercheremo di dare delle risposte esaustive.

Innanzitutto, va chiarito cosa si intende per ‘imballaggio’. Il D.lgs. 152/06 nell’art. 218 comma 1 lo definisce così: “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.” Ciò significa che elementi quali colle ed inchiostri vanno considerati parte integrante dell’imballaggio e, ai fini della nostra analisi, non vanno distinti.

DOVE APPORRE LA CODIFICA?

La codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 129/97/CE deve essere apposta (stampata o impressa) su ciascuna componente separabile manualmente del packaging. Qualora non fosse possibile dividere le componenti allora può essere apposta o sul corpo principale dell’imballo, o sull’etichetta o su un altro supporto che renda facilmente visibile l’informazione al consumatore finale.

 

Esempio: codifiche alfanumeriche

 

COSA SI INTENDE PER ETICHETTA SEPARABILE MANUALMENTE?

“L’etichetta si considera separabile manualmente se è progettata per essere separata dall’utente, senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili” (fonte etichetta-conai.com). Qualora l’etichetta non fosse separabile manualmente, quindi, la codifica del materiale di cui è composta è facoltativa.

IN CASO DI ETICHETTA SEPARABILE MANUALMENTE, COME PROCEDERE?

L’etichetta è definita un imballaggio, perciò quando essa non segue il flusso della componente principale su cui è apposta, va considerata come una singola componente e codificata come tale secondo la Decisione 129/97/CE.

LE INFORMAZIONI FACOLTATIVE

Tutti gli imballaggi destinati al commercio con altre imprese (B2B) devono riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE.

Anche gli imballaggi destinati a venire a contatto con il pubblico (B2C) devono riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Oltre a tale codifica, la norma prevede che questi imballaggi riportino anche le indicazioni al consumatore per una corretta raccolta differenziata. Il decreto Milleproroghe ha previsto la sospensione di questo specifico obbligo fino al 31 dicembre 2021. Ove possibile, si suggerisce di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale)” e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.” (Fonte etichetta-conai.com).

Domanda frequente

Se su un imballaggio viene apposta una etichetta in carta non separabile manualmente, occorre riportare la simbologia anche sull’etichetta?

I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale e altre componenti accessorie non separabili manualmente, ad esempio l’etichetta, a prescindere dal suo peso, devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale, e le indicazioni sulla raccolta (nel caso si tratti di un imballaggio destinato al canale B2C), che seguono il materiale del corpo principale.

Ove possibile, si può apporre la sola codifica identificativa del materiale, come da Decisione 129/97/CE, anche sulle componenti non separabili manualmente (cioè l’etichetta), ma, su queste, non va riportata l’indicazione sulla raccolta.

E’ facoltativo, quindi, prevedere la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE per l’etichetta in carta non separabile manualmente.

(fonte Conai)

Abbiamo riportato alcuni chiarimenti su questo aspetto così delicato e ancora in corso di definizione.

Ci farà molto piacere ricevere delle domande per approfondire ulteriori aspetti della norma.

Potete scriverci ai seguenti indirizzi:

Roberta.quero@eticasrl.net

Francesca.delzanno@eticasrl.net

Vi risponderemo con passione e competenza!

07/04/2021

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